Whistleblowing: guida completa alla normativa italiana, agli obblighi e alla gestione delle segnalazioni
Guida aggiornata al 2026
Il whistleblowing è lo strumento attraverso il quale dipendenti, collaboratori e altri soggetti che operano nel contesto di un’organizzazione possono segnalare violazioni, illeciti o comportamenti potenzialmente dannosi conosciuti durante la propria attività lavorativa o professionale.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, la gestione delle segnalazioni non può più essere considerata un semplice adempimento formale. Aziende ed enti devono adottare canali adeguati, proteggere la riservatezza delle persone coinvolte, organizzare correttamente il processo e garantire che ogni segnalazione venga esaminata da soggetti competenti e autonomi.
In questa guida analizziamo in modo chiaro e operativo che cos’è il whistleblowing, chi è obbligato ad attivare un canale interno, quali violazioni possono essere segnalate, quali tutele sono previste e perché una piattaforma informatica dedicata può rendere il processo più sicuro, controllabile ed efficace.
Indice della guida
- Che cos’è il whistleblowing
- La normativa italiana ed europea
- Chi è obbligato ad attivare il canale
- Chi può effettuare una segnalazione
- Cosa può essere segnalato
- Cosa non rientra normalmente nel canale
- Come funziona una segnalazione
- Canale interno, ANAC e divulgazione pubblica
- Chi può gestire le segnalazioni
- Segnalazione anonima o nominativa
- Tutela del segnalante e divieto di ritorsione
- Tutela della persona segnalata
- Whistleblowing, privacy e GDPR
- Whistleblowing e Modello 231
- Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza
- Tempi di gestione della segnalazione
- Errori più frequenti
- Sanzioni e conseguenze della mancata conformità
- Come scegliere un software whistleblowing
- Checklist di conformità
- Domande frequenti
Che cos’è il whistleblowing?
Il termine whistleblowing identifica la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che possono ledere l’interesse pubblico, l’integrità di un’organizzazione o il corretto funzionamento di un ente o di un’azienda.
Il soggetto che effettua la segnalazione viene comunemente definito whistleblower. Non si tratta necessariamente di un dipendente: la normativa considera una platea più ampia di persone che possono acquisire informazioni sulle violazioni nell’ambito di un rapporto professionale o lavorativo.
Il whistleblowing non è semplicemente una casella attraverso la quale inviare reclami. È un sistema organizzato che deve permettere di:
- ricevere le segnalazioni attraverso modalità adeguatamente protette;
- salvaguardare la riservatezza dell’identità del segnalante;
- limitare l’accesso alle sole persone autorizzate;
- comunicare con il segnalante durante l’istruttoria;
- documentare le attività effettuate;
- impedire ritorsioni connesse alla segnalazione;
- proteggere i diritti delle altre persone coinvolte.
L’obiettivo non è incoraggiare accuse indiscriminate, ma consentire all’organizzazione di conoscere tempestivamente situazioni critiche e di intervenire prima che possano produrre conseguenze più gravi.
La normativa italiana ed europea sul whistleblowing
Il quadro normativo europeo deriva dalla Direttiva (UE) 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione apprese in un contesto lavorativo.
In Italia la direttiva è stata recepita mediante il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha ridefinito la disciplina del whistleblowing sia nel settore pubblico sia in quello privato.
Il decreto disciplina, tra gli altri aspetti:
- i soggetti che possono effettuare una segnalazione;
- le organizzazioni tenute ad attivare un canale interno;
- le caratteristiche dei canali di segnalazione;
- la gestione e il riscontro al segnalante;
- la riservatezza delle informazioni;
- il divieto di ritorsione;
- il canale esterno gestito da ANAC;
- le condizioni per la divulgazione pubblica;
- le sanzioni applicabili.
Il quadro è completato dalle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con la Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, ANAC ha approvato le Linee Guida sui canali interni di segnalazione, fornendo ulteriori indicazioni per un’applicazione uniforme ed efficace della disciplina.
Per approfondire gli orientamenti applicativi rivolti alle imprese puoi consultare il nostro articolo sulla Guida Confindustria 2026 sul whistleblowing e sulla gestione del canale interno.
È inoltre utile conoscere gli effetti delle nuove indicazioni operative sulla consultazione delle rappresentanze sindacali nell’attivazione del canale whistleblowing.
Chi è obbligato ad attivare un canale whistleblowing?
L’obbligo deve essere verificato considerando la natura dell’organizzazione, il settore di attività, il numero medio dei lavoratori e l’eventuale adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
| Tipologia di organizzazione | Verifica principale | Possibile obbligo |
|---|---|---|
| Soggetti del settore pubblico | Natura pubblica dell’ente | Sì, secondo il perimetro previsto dal decreto |
| Aziende private con almeno 50 lavoratori | Media dei lavoratori impiegati | Generalmente sì |
| Imprese operanti in specifici settori regolamentati | Settore e normativa europea applicabile | Può sussistere anche sotto i 50 lavoratori |
| Enti che adottano il Modello 231 | Adozione del Modello e disciplina applicabile | Deve essere effettuata una verifica specifica |
| Cooperative, fondazioni e associazioni | Numero di lavoratori, settore e assetto organizzativo | Da valutare in base alle caratteristiche dell’ente |
Il semplice numero dei dipendenti non è quindi sempre sufficiente per escludere l’obbligo. Anche un’organizzazione di dimensioni contenute può rientrare nel campo di applicazione per il settore in cui opera o per le disposizioni organizzative alle quali è sottoposta.
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Chi può effettuare una segnalazione?
La tutela non riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati. Possono rientrare tra i soggetti segnalanti, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa:
- dipendenti pubblici e privati;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- collaboratori e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato;
- ex lavoratori che abbiano conosciuto i fatti durante il rapporto;
- soggetti che operano presso fornitori, appaltatori e partner dell’organizzazione.
Le informazioni devono essere state acquisite nel contesto lavorativo o professionale. La disciplina non nasce per gestire indiscriminatamente qualunque controversia privata, ma per far emergere violazioni rilevanti per l’organizzazione o per l’interesse tutelato dalla normativa.
Cosa può essere segnalato?
Attraverso il canale whistleblowing possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni potenzialmente lesivi dell’interesse pubblico, dell’integrità dell’organizzazione o del corretto funzionamento dell’ente.
A titolo esemplificativo, una segnalazione può riguardare:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del Modello 231 o del Codice Etico;
- condotte corruttive, fraudolente o collusive;
- irregolarità nella gestione di appalti, forniture o risorse economiche;
- violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- violazioni ambientali;
- illeciti relativi a prodotti, servizi e mercati finanziari;
- violazioni della protezione dei dati personali e della sicurezza informatica;
- condotte che compromettono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- ritorsioni conseguenti a una precedente segnalazione;
- violazioni di procedure e regolamenti interni rilevanti.
La segnalazione dovrebbe essere circostanziata e contenere gli elementi utili a consentire al gestore di effettuare una prima verifica dei fatti.
Cosa non rientra normalmente nel canale whistleblowing?
Il canale non dovrebbe essere utilizzato come strumento generico per reclami, richieste di assistenza o controversie esclusivamente personali.
Normalmente non rientrano nel canale:
- reclami commerciali relativi a prodotti o servizi;
- richieste di assistenza tecnica;
- contestazioni riguardanti esclusivamente un rapporto individuale di lavoro;
- lamentele prive di riferimenti a possibili violazioni rilevanti;
- segnalazioni deliberatamente false o formulate con finalità diffamatorie;
- comunicazioni già disciplinate da procedure speciali obbligatorie.
La qualificazione dipende comunque dal contenuto concreto. Una vicenda apparentemente personale può assumere rilevanza per il whistleblowing quando rivela una violazione più ampia, sistematica o potenzialmente lesiva dell’integrità dell’organizzazione.
Come funziona una segnalazione whistleblowing?
- Accesso al canale: il segnalante utilizza una delle modalità predisposte dall’organizzazione.
- Invio della segnalazione: vengono descritti i fatti e, quando disponibili, allegati documenti o altri elementi utili.
- Ricezione: il gestore conferma la presa in carico entro i termini previsti.
- Valutazione preliminare: viene verificata la pertinenza della segnalazione e la presenza di elementi sufficienti.
- Interlocuzione: il gestore può chiedere chiarimenti o integrazioni al segnalante.
- Istruttoria: vengono effettuate le verifiche necessarie nel rispetto della riservatezza e dei diritti delle persone coinvolte.
- Riscontro: al segnalante vengono comunicate informazioni sul seguito dato alla segnalazione.
- Conservazione: i dati vengono conservati per il tempo necessario e nei limiti stabiliti dalla normativa.
Per approfondire requisiti e modalità di attivazione puoi consultare la guida dedicata al canale interno whistleblowing, a quando è obbligatorio e a come attivarlo.
Canale interno, canale ANAC e divulgazione pubblica
Canale interno
Il canale interno è quello predisposto dall’organizzazione. Rappresenta normalmente il percorso più diretto per consentire all’ente di conoscere la violazione, effettuare le verifiche e adottare eventuali misure correttive.
Canale esterno ANAC
Il canale esterno è gestito da ANAC e può essere utilizzato quando ricorrono le condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, ad esempio quando il canale interno non è disponibile, non risulta conforme oppure non offre adeguate garanzie.
Divulgazione pubblica
La divulgazione pubblica consiste nel rendere disponibili le informazioni attraverso mezzi capaci di raggiungere un numero elevato di persone. È tutelata soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge e non rappresenta un’alternativa liberamente utilizzabile in qualsiasi situazione.
Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
Resta possibile rivolgersi alle autorità competenti. La segnalazione interna, quella esterna e la denuncia sono strumenti distinti, con presupposti, finalità e conseguenze differenti.
Chi può gestire il canale whistleblowing?
La gestione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo, specificamente formato, oppure a un soggetto esterno dotato di adeguate competenze e autonomia.
La scelta dovrebbe considerare almeno:
- autonomia e imparzialità del gestore;
- assenza di conflitti di interesse;
- competenza giuridica e organizzativa;
- capacità di condurre l’istruttoria;
- conoscenza delle regole sulla protezione dei dati;
- continuità operativa;
- possibilità di documentare correttamente le attività.
L’adozione di un software non sostituisce il gestore e non automatizza la valutazione giuridica dei fatti. La piattaforma supporta il processo, mentre le decisioni restano affidate alle persone competenti.
Segnalazione anonima o nominativa?
Una segnalazione nominativa consente al gestore di conoscere l’identità del segnalante, mantenendola riservata secondo le regole applicabili. Questo può facilitare l’interlocuzione e la richiesta di informazioni aggiuntive.
La segnalazione anonima non contiene invece elementi che permettono di identificare immediatamente l’autore. Anche in questo caso è importante che il contenuto sia sufficientemente dettagliato per consentire una verifica.
Una piattaforma digitale può permettere al segnalante anonimo di conservare un codice personale e comunicare successivamente con il gestore senza rivelare la propria identità. È un vantaggio significativo rispetto a una comunicazione anonima priva di un canale di ritorno.
Tutela del segnalante e divieto di ritorsione
Uno dei principi centrali della disciplina è il divieto di adottare misure ritorsive nei confronti di chi effettua una segnalazione tutelata.
Tra le possibili forme di ritorsione possono rientrare, secondo il caso concreto:
- licenziamento, sospensione o mancato rinnovo del contratto;
- demansionamento o trasferimento ingiustificato;
- valutazioni negative o trattamenti discriminatori;
- esclusione da opportunità formative o professionali;
- danni reputazionali;
- molestie, intimidazioni o isolamento;
- risoluzione anticipata di contratti di fornitura o consulenza.
Le tutele non giustificano però segnalazioni consapevolmente false. La protezione presuppone il rispetto delle condizioni previste dalla normativa e l’esistenza di fondati motivi per ritenere vere le informazioni segnalate al momento della comunicazione.
Come viene tutelata la persona segnalata?
La tutela del whistleblower deve essere bilanciata con i diritti della persona segnalata. Una segnalazione non equivale a un accertamento di responsabilità e non può determinare automaticamente una sanzione.
L’organizzazione deve evitare la diffusione ingiustificata delle informazioni, applicare il principio di necessità, verificare i fatti con imparzialità e assicurare le garanzie difensive previste dall’ordinamento.
Abbiamo approfondito questo delicato equilibrio nell’articolo dedicato a quando la persona segnalata deve essere informata e a come bilanciare riservatezza, prove e diritto di difesa.
Whistleblowing, privacy e GDPR
La gestione delle segnalazioni comporta il trattamento di dati personali particolarmente delicati. Possono essere presenti informazioni relative al segnalante, alla persona coinvolta, ai testimoni e ad altri soggetti citati.
L’organizzazione deve quindi definire:
- ruoli e responsabilità privacy;
- soggetti autorizzati ad accedere alle segnalazioni;
- informative sul trattamento dei dati;
- misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- criteri e tempi di conservazione;
- procedure per l’esercizio dei diritti;
- rapporti con eventuali fornitori esterni;
- modalità di cancellazione dei dati non necessari.
Per un esame più dettagliato consulta il nostro approfondimento su whistleblowing, privacy, dati personali e protezione della riservatezza.
Whistleblowing e Modello 231
Il sistema di whistleblowing e il Modello 231 sono strettamente collegati, ma non coincidono. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo definisce un sistema più ampio di prevenzione e controllo dei rischi connessi alla responsabilità amministrativa degli enti.
Il canale whistleblowing può contribuire all’efficacia del Modello perché permette di far emergere:
- violazioni delle procedure aziendali;
- inosservanze del Codice Etico;
- criticità nei processi sensibili;
- condotte potenzialmente collegate ai reati presupposto;
- ritorsioni o tentativi di ostacolare le attività di controllo.
Un sistema formalmente corretto non è però sufficiente. Approfondisci perché il Modello Organizzativo 231 deve essere non soltanto conforme, ma concretamente applicato ed efficace.
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza
Nelle organizzazioni dotate di Modello 231, l’Organismo di Vigilanza può svolgere un ruolo rilevante nel sistema dei controlli e nella gestione dei flussi informativi.
L’OdV non coincide automaticamente con il gestore del canale whistleblowing. La scelta deve essere valutata alla luce dell’autonomia, delle competenze, dell’assetto organizzativo e dell’assenza di conflitti di interesse.
Anche quando non gestisce direttamente le segnalazioni, l’OdV può ricevere flussi informativi relativi a fatti rilevanti per il Modello 231, nel rispetto della riservatezza e delle regole definite dall’organizzazione.
Quali sono i tempi di gestione della segnalazione?
La procedura deve consentire di rispettare i termini previsti dalla normativa, compreso l’avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione e il riscontro entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento oppure, in mancanza dell’avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni.
Il rispetto formale dei termini non basta. È necessario organizzare un processo che permetta di:
- registrare automaticamente la data di ricezione;
- assegnare la pratica al gestore autorizzato;
- segnalare le scadenze imminenti;
- documentare le richieste di integrazione;
- conservare lo storico delle comunicazioni;
- dimostrare il seguito dato alla segnalazione.
Gli errori più frequenti nella gestione del whistleblowing
Utilizzare una normale casella e-mail
Una casella ordinaria può esporre le informazioni ad accessi non autorizzati, inoltri accidentali, problemi di conservazione e difficoltà nel separare l’identità del segnalante dal contenuto della segnalazione.
Attivare il canale senza una procedura
La tecnologia deve essere accompagnata da regole chiare su destinatari, responsabilità, modalità di istruttoria, gestione dei conflitti, tempi, conservazione e protezione dei dati.
Affidare la gestione a un soggetto non autonomo
Un gestore coinvolto nei fatti o condizionato dalla persona segnalata può compromettere la credibilità e l’efficacia del sistema.
Consentire un numero eccessivo di accessi
Le segnalazioni non devono essere visibili a chiunque ricopra un ruolo amministrativo o dirigenziale. Gli accessi devono essere limitati secondo il principio di stretta necessità.
Trascurare la formazione
Dipendenti e collaboratori devono sapere che il canale esiste, come utilizzarlo e quali garanzie offre. Anche i gestori devono ricevere una formazione adeguata.
Non consentire l’interlocuzione con il segnalante
Senza un canale di comunicazione successiva il gestore potrebbe non riuscire a ottenere chiarimenti determinanti, soprattutto nel caso di segnalazioni anonime.
Confondere il whistleblowing con un sistema di reclami
La procedura deve aiutare a distinguere le segnalazioni rilevanti dalle comunicazioni che devono essere indirizzate ad altri uffici o processi.
Sanzioni e conseguenze della mancata conformità
La mancata attivazione del canale, l’adozione di procedure non conformi, l’ostacolo alle segnalazioni, la violazione della riservatezza e le ritorsioni possono determinare conseguenze sanzionatorie e organizzative.
Oltre alle sanzioni amministrative previste dalla disciplina, un sistema inadeguato può comportare:
- perdita di fiducia da parte di dipendenti e stakeholder;
- danni reputazionali;
- maggiore esposizione a frodi e irregolarità;
- difficoltà nel dimostrare l’efficacia del sistema di controllo;
- criticità in sede di audit o certificazione;
- inefficacia sostanziale del Modello 231;
- gestione tardiva di violazioni che avrebbero potuto essere contenute.
Come scegliere un software whistleblowing
Una piattaforma informatica dedicata può ridurre molti dei rischi presenti nella gestione manuale. La scelta non dovrebbe però basarsi esclusivamente sul prezzo o sulla semplice presenza di un modulo per l’invio delle segnalazioni.
Un software whistleblowing dovrebbe garantire almeno:
- separazione tra identità del segnalante e contenuto della segnalazione;
- accesso riservato ai soli gestori autorizzati;
- possibilità di segnalazione nominativa o anonima;
- comunicazione bidirezionale protetta;
- gestione degli allegati;
- registrazione delle attività rilevanti;
- controllo delle scadenze;
- permessi differenziati per ruolo;
- misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- procedure di conservazione e cancellazione;
- supporto nell’organizzazione dei processi;
- assistenza tecnica continuativa.
Una piattaforma per il whistleblowing conforme al D.Lgs. 24/2023 come GuardianVox permette di centralizzare le segnalazioni, proteggere le comunicazioni, organizzare il lavoro dei gestori e mantenere la tracciabilità delle attività svolte.
Il vantaggio non consiste soltanto nella digitalizzazione del modulo di segnalazione. Un sistema strutturato aiuta l’organizzazione a trasformare gli obblighi normativi in un processo operativo, verificabile e integrato con le attività di governance.
Per approfondire questi benefici consulta la guida su come automatizzare la conformità normativa attraverso un software dedicato.
La digitalizzazione può essere particolarmente utile anche nelle organizzazioni che adottano sistemi di gestione collegati alla UNI/PdR 125:2022 e alla parità di genere, nei quali segnalazioni, audit e tracciabilità costituiscono elementi importanti del processo organizzativo.
Checklist: il tuo sistema whistleblowing è conforme ed efficace?
Verifica se la tua organizzazione:
- ha valutato formalmente l’applicabilità del D.Lgs. 24/2023;
- ha attivato un canale interno adeguato;
- ha nominato un gestore autonomo e formato;
- ha disciplinato i possibili conflitti di interesse;
- ha adottato una procedura interna;
- ha fornito informazioni chiare ai potenziali segnalanti;
- permette segnalazioni scritte e orali secondo le modalità previste;
- garantisce la riservatezza delle persone coinvolte;
- consente di comunicare con il segnalante dopo l’invio;
- gestisce correttamente le segnalazioni anonime;
- rispetta i termini di presa in carico e riscontro;
- ha definito tempi e criteri di conservazione;
- ha regolato gli accessi alla piattaforma;
- ha integrato il canale con il Modello 231, quando presente;
- ha predisposto flussi informativi adeguati verso l’OdV;
- ha formato dipendenti, collaboratori e gestori;
- è in grado di dimostrare le attività svolte.
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Domande frequenti sul whistleblowing
Che cosa significa whistleblowing?
Indica la segnalazione di violazioni conosciute nell’ambito di un contesto lavorativo o professionale attraverso i canali previsti dalla normativa.
Tutte le aziende sono obbligate ad avere un canale?
No. L’obbligo dipende dalle caratteristiche dell’organizzazione, dal numero medio dei lavoratori, dal settore di attività e dall’eventuale adozione di un Modello 231.
Le aziende con meno di 50 dipendenti sono sempre escluse?
No. In alcuni settori o in presenza di specifiche condizioni, l’obbligo può riguardare anche organizzazioni con meno di 50 lavoratori.
Una casella e-mail è sufficiente?
Non automaticamente. È necessario verificare che il canale garantisca riservatezza, sicurezza, accessi limitati, corretta conservazione e gestione dell’intero processo.
La segnalazione può essere anonima?
Una segnalazione anonima può essere esaminata quando è sufficientemente circostanziata. Un sistema digitale può consentire al segnalante anonimo di comunicare successivamente con il gestore.
Il segnalante deve fornire prove definitive?
Non deve condurre personalmente un’indagine completa, ma dovrebbe fornire informazioni precise, coerenti e gli elementi disponibili utili alle verifiche.
Il segnalato viene informato immediatamente?
Non esiste una risposta automatica valida per ogni caso. La comunicazione deve essere valutata considerando le esigenze istruttorie, la protezione delle prove, la privacy e il diritto di difesa.
Chi può leggere una segnalazione?
Soltanto i soggetti autorizzati e coinvolti nella gestione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività.
L’Organismo di Vigilanza deve gestire sempre il canale?
No. L’OdV può essere individuato come gestore quando ne ricorrono le condizioni, ma la scelta deve essere valutata in base all’assetto organizzativo, all’autonomia e ai possibili conflitti.
Il whistleblowing sostituisce il Modello 231?
No. Il canale è uno strumento specifico, mentre il Modello 231 costituisce un sistema organizzativo più ampio di prevenzione e controllo.
Il datore di lavoro può scoprire chi ha segnalato?
L’identità del segnalante è protetta secondo le regole previste dalla normativa e non può essere diffusa liberamente all’interno dell’organizzazione.
Il dipendente può essere licenziato per avere segnalato?
Le ritorsioni connesse a una segnalazione tutelata sono vietate. La protezione opera quando risultano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa.
Cosa accade in caso di segnalazione falsa?
Le segnalazioni consapevolmente false, calunniose o diffamatorie non beneficiano delle tutele e possono comportare responsabilità per l’autore.
È necessario formare il personale?
Sì. Il personale deve conoscere il canale, le modalità di utilizzo e le garanzie previste. Il gestore necessita inoltre di una formazione specialistica.
Il canale deve essere accessibile anche ai fornitori?
L’organizzazione deve considerare l’intera platea dei potenziali segnalanti prevista dalla normativa, che può comprendere anche lavoratori e collaboratori di fornitori, appaltatori e partner.
Per quanto tempo si conservano le segnalazioni?
Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario alla loro gestione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell’esito finale della procedura, salvo ulteriori esigenze giuridicamente fondate.
È obbligatorio utilizzare un software?
La normativa richiede un canale capace di garantire determinate condizioni. Un software dedicato non è l’unica soluzione astrattamente possibile, ma può rendere più semplice garantire e dimostrare sicurezza, riservatezza, tracciabilità e rispetto delle procedure.
Come posso sapere se la mia azienda è obbligata?
È necessario valutare dimensioni, settore, assetto organizzativo ed eventuale Modello 231. Come primo orientamento è possibile utilizzare il test gratuito di conformità GuardianVox.
Conclusioni
Il whistleblowing non deve essere considerato soltanto un adempimento imposto dalla legge. Un canale affidabile permette all’organizzazione di individuare tempestivamente irregolarità, prevenire danni, rafforzare i controlli e dimostrare attenzione verso trasparenza e responsabilità.
Per ottenere questi risultati non basta pubblicare un indirizzo e-mail o installare un semplice modulo online. Sono necessari una procedura coerente, un gestore competente, una corretta organizzazione privacy, formazione e strumenti capaci di proteggere tutte le persone coinvolte.
GuardianVox supporta aziende, enti, cooperative e professionisti nella gestione digitale delle segnalazioni e dei processi di compliance, mantenendo distinti il ruolo della tecnologia e le valutazioni affidate ai professionisti.
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Le informazioni contenute nella guida hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una consulenza legale o professionale riferita alla specifica organizzazione.
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GuardianVox è una piattaforma italiana progettata per aiutare aziende, enti e organizzazioni ad implementare un sistema di segnalazione conforme al D.Lgs. 24/2023.
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- attivare il canale in pochi minuti;
- garantire anonimato e riservatezza;
- gestire le comunicazioni con il segnalante;
- archiviare tutta la documentazione;
- supportare anche Modello 231 e UNI/PdR 125.



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